In queste settimane stanno entrando in vigore i decreti abrogativi del DM 10/3/1998, cambiando in modo significativo la sicurezza antincendio. l nuovi Decreti Ministeriali sono 3 e introducono una serie di novità nella gestione del rischio, nella formazione di lavoratori e addetti e nella classificazione delle aziende.
Il DM del 1° settembre 2021, in vigore dal 25 settembre scorso, stabilisce i nuovi criteri per il controllo e la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi antincendio. Tali operazioni, devono essere svolte da tecnici manutentori qualificati, secondo l’Allegato II dello stesso decreto, che elenca i compiti e le attività da svolgere.
Il DM del 2 settembre 2021 è entrato in vigore il 4 ottobre scorso. Contiene i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, introducendo novità importanti. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività. L’allegato I elenca i contenuti dell’informazione e della formazione dei lavoratori, mentre l’allegato II esplicita i contenuti del piano di emergenza. L’allegato III infine, riguarda i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti antincendio.
Nella sicurezza antincendio cosa cambia sul fronte formazione?
Se in passato i corsi di formazione si distinguevano in base alla classe di rischio – alto, medio, basso -, rispettivamente A, B e C, con l’entrata in vigore dei nuovi decreti i corsi si distinguono per livelli: livello 1, livello 2, livello 3, in ordine di rischio crescente. Il livello 3 comprende aziende corrispondenti alle 16 tipologie di attività riportate nel decreto; il livello 2 comprende attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco oppure cantieri con impiego di infiammabili o fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto; il livello 1 comprende tutte le aziende che non fanno parte dei punti precedenti.
Un’importante novità è l’introduzione dell’aggiornamento obbligatorio, con cadenza quinquennale. Per questo motivo, i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività di formazione o aggiornamento più di 5 anni fa, dovranno adeguarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 4 ottobre 2023.
Valutazione del rischio incendio: le novità
Il DM del 3 settembre riguarda la valutazione del rischio incendio, senza dimenticare il rischio esplosione ad esso correlato, e la strategia antincendio da applicare in caso di emergenza. L’allegato I elenca i criteri semplificati di valutazione del rischio per luoghi di lavoro a basso rischio incendio, compresa la loro definizione.
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