Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 56/2024, è stato ratificato il provvedimento che introduce la regolamentazione dei cantieri temporanei o mobili mediante la patente a crediti, fatta eccezione per chi effettua forniture o offre contributi di tipo intellettuale. Sulla falsariga della patente di guida, la patente a crediti per l’edilizia avrà un sistema di punti, regolato dall’Allegato I-bis, contenente una tabella delle violazioni e relative decurtazioni.

Come funzionano i punti della patente a crediti?

Per ottenere la patente a crediti – rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro – bisogna compilare l’apposita autocertificazione dei requisiti, per l’azienda quanto per i singoli lavoratori. In caso di certificazione mendace, la patente viene ritirata e non potrà essere richiesta per un anno.
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, si può procedere con il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

Chi è esente? Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di III categoria o superiore. La Certificazione SOA è un’Attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori in categorie di opere e classifiche di importo, commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione. L’obiettivo dell’introduzione della patente a crediti, che entra in vigore dal prossimo 1° ottobre, è contrastare il lavoro sommerso e vigilare sulle condizioni di salute e sicurezza nell’ambito del settore edile.

Alcuni esempi di decurtazione di punti:

  • l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi costa 5 punti;
  • il sopraggiungere di una malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto costa 10 punti;
  • omessi formazione e addestramento costano 3 punti.

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