Con l’avvento del CORONA VIRUS una seconda epidemia colpisce parallelamente le poste telematiche di molti professionisti, un’invasione di metodologie proposte per agevolare il Datore di Lavoro nel difficile compito della valutazione del rischio da contagio COVID – 19, ma la domanda che ci si dovrebbe porre è: quando vige l’obbligo di tale valutazione?
E’ indiscutibile che i rischi che devono essere oggetto di valutazione e riportati nel DVR siano esclusivamente i rischi professionali e cioè i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro a cui è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione all’interno dell’organizzazione aziendale.
Si ricordi infatti che, il riferimento a <<tutti i rischi>> citato all’art. 15 ed all’art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 non può che far riferimento ai rischi professionali endogeni all’organizzazione aziendale.
Tale affermazione è d’altronde avvalorata da quanto messo in evidenza di seguito:
L’art. 2 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 81/08 definisce la “Valutazione dei rischi” come:
“la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione (art. 2 comma 1 lettera q) D.Lgs. 81/08)”
L’art. 2 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 81/08 definisce la “Prevenzione” come:
“Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione dell’integrità dell’ambiente esterno”
E’ dunque evidente che l’esposizione al Corona Virus sia un rischio professionale solo ed esclusivamente per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione, ad esempio per il personale addetto all’isolamento del Virus od al trattamento delle persone affette dalla patologia in questione.
Per quanto riguarda le altre realtà aziendali quindi siamo dunque di fronte a un rischio esogeno poiché questi non nasce all’interno dell’organizzazione, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa; l’esposizione al Corona Virus per i lavoratori è infatti accumunabile a quella di tutta la popolazione italiana motivo per il quale non è oggetto di aggiornamento della valutazione dei rischi.
Alternativamente, qualora si decidesse di procedere con la valutazione del rischio in oggetto, si rischierebbe di porre in capo all’azienda un ulteriore onere che potrebbe non essere adempiuto idoneamente.
Poniamo infatti per assurdo che si voglia procedere con la valutazione ai sensi dell’art. 271 del D.Lgs. 81/08 (RISCHIO BIOLOGICO) e considerando che il CORONA VIRUS è identificabile come un agente biologico di categoria 2 (così classificato dalla Commissione Internazionale per la Tassonomia dei Virus) ci troveremmo davanti alla necessità di attuare una serie di misure che in realtà lavorative comuni potrebbero risultare a dir poco fuori luogo.
L’art. 273 del D.Lgs. 81/08 cita infatti:
“In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
L’allegato XLVII del D.Lgs. 81/08 inoltre riporta tra le misure di contenimento per gli agenti biologici gruppi 2, 3 e 4 anche l’uso di tute di protezione e zone di decontaminazione e docce.
E’ evidente dunque come appaia paradossale imporre ad un Datore di Lavoro di una comune impresa metalmeccanica o di un ufficio di consulenza l’adozione di tali misure di prevenzione e protezione e come l’immagine di impiegati seduti alle proprie scrivanie con indosso una tuta completa invece che la solita camicia dovrebbe essere lasciata alla celluloide ed alla fantasia di qualche sceneggiatore.
Benché possa risultare provocatorio, il discorso di cui sopra vuole mettere in evidenza l’erroneità di porre in capo a qualsiasi Datore di Lavoro la valutazione di un rischio comune a tutta la popolazione e come ciò possa risultare inutile per l’incremento della salute dei lavoratori ed addirittura deleterio per un Servizio di Prevenzione e Protezione che si troverebbe a gestire situazioni su cui non avrebbe un reale potere.
Ovviamente per ridurre le probabilità di contagio dei lavoratori, in un’ottica di una attenzione alla salute dei lavoratori e della comunità che vada oltre i meri obblighi legislativi, il Datore di Lavoro può comunque stabilire una serie di norme comportamentali e di disposizioni quali ad esempio:
– adozione delle misure igieniche consigliate dall’Autorità Sanitaria
(Lavaggio delle mani, adozione DPI protezione vie respiratorie, ecc.);
– adozione di appositi kit per detersione delle mani da dare in dotazione ai lavoratori operanti nei cantieri;
– adozione di appositi dispenser di prodotti igienizzanti da posizionare all’ingresso degli uffici e dell’opificio;
– sospensione dei lavori all’interno delle Zone Rosse;
– limitazione e/o sospensione di meeting, formazioni o forme di aggregazione;
– controllo del personale interno/esterno al fine di verificare la loro permanenza in zone classificate a rischio entro le tempistiche del periodo di incubazione della malattia.
Concludiamo dicendo che nonostante l’attuale situazione, per giunta in constante evoluzione, non debba essere in alcun modo sottovalutata è bene che questa emergenza non diventi motivo per ingarbugliare ulteriormente il già complesso mondo della sicurezza sul lavoro, tenendo sempre ben a mente che spesso e volentieri il buon senso sia la miglior tutela che possiamo riservare a noi ed a chi ci sta a fianco.
Al seguente link potrete scaricare un’interessante informativa volta a consigliarvi alcune utili accortezze per tutelare sia Voi che i Vostri collaboratori.