Dal 25/05 l’Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ci sono 12 mesi di tempo per adeguarsi

Lo scorso 17 aprile la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato il nuovo Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo una lunga attesa, sono arrivate molte novità circa corsi di formazione vecchi e nuovi, ma anche diversi cambiamenti sull’organizzazione dei corsi e gli enti responsabili della formazione. Vediamo cosa cambia con il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 maggio.

Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione: la definizione degli enti competenti 

Tra le principali novità c’è l’individuazione di soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento (convegni e seminari compresi). Sono distinti in tre gruppi: i soggetti istituzionali (enti ministeriali, Inail, ordini e collegi professionali), i soggetti formatori accreditati come CSL Academy, con comprovata esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro.

Altri soggetti competenti, come organismi paritetici e associazioni sindacali, purché l’erogazione sia diretta o con strutture formative di diretta emanazione, ovvero di proprietà esclusiva o partecipata in maggioranza dal soggetto stesso.

I nuovi corsi per datori di lavoro e lavoratori, le novità per i preposti

Il nuovo accordo introduce progetti formativi specifici per mansioni e ruoli, così come la normazione di corsi già esistenti. Si tratta di novità assolute nel caso dei corsi per addetti alla conduzione di macchine agricole raccoglifrutta e di caricatori per i raccoglitori di materiali. I datori di lavoro invece sono chiamati a frequentare un corso a loro dedicato, della durata minima di 16 ore, su questioni organizzative e di gestione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; al corso si aggiunge il modulo specifico aggiuntivo “Cantieri”, della durata di 6 ore, qualora il datore di lavoro operasse nell’ambito di cantieri temporanei e mobili.

Il corso per preposti alla sicurezza, destinato a lavoratori che abbiano già frequentato la formazione generale e specifica, con il nuovo Accordo passa da una durata di 8 a 12 ore, esclusivamente in presenza.

Le verifiche finali e fascicolo del corso secondo il nuovo Accordo

Per ogni corso andrà redatto un verbale della verifica finale, a cura del soggetto formatore, contenente i dati del corso e del soggetto stesso, l’elenco dei discenti ammessi, data e luogo della verifica, sottoscrizione del responsabile del progetto formativo e i risultati documentati. L’archiviazione, oltre il verbale, riguarda l’intero fascicolo del corso e dovrà essere garantita per almeno 10 anni.

Cosa succede nel frattempo? Ce lo dicono le disposizioni transitorie e finali

Per adeguare i corsi erogati secondo le norme previgenti e per conseguire i corsi per nuove attrezzature e spazi confinati ci sono 12 mesi di tempo. Lo stesso tempo a disposizione per concludere la formazione su spazi confinati e nuove attrezzature, mentre i Datori di Lavoro avranno 24 mesi di tempo per frequentare il nuovo corso. In ogni caso, il team CSL ha già adeguato il catalogo corsi al nuovo Accordo. Per saperne di più, contattaci all’indirizzo info@csl-sicurezza.com o al numero 3337855215.