A partire dallo scorso 15 ottobre è entrato in vigore l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass all’interno dei luoghi di lavoro, come stabilito dal DL 127/2021. L’obiettivo è quello di limitare la diffusione del Covid-19, pertanto per ogni azienda è necessario mettere a punto delle procedure che, nel pieno rispetto del decreto, siano semplici da gestire per datori di lavoro, addetti al controllo e lavoratori.
Al momento dell’accesso presso i luoghi di lavoro, gli incaricati al controllo – datori di lavoro o chi per loro – dovranno controllare che i lavoratori siano in possesso della Certificazione Verde. Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, purché in possesso di idonea certificazione medica. Per tutti gli altri casi l’accesso in assenza di Green Pass è punito con le seguenti sanzioni, tra le altre:
- I lavoratori che accedono senza regolare Green Pass o senza esibirlo saranno puniti con sanzione amministrativa da 600 a 1500 € e con sanzioni disciplinari stabilite dall’ordinamento di settore.
- Il mancato controllo da parte del datore di lavoro o dei suoi delegati è punito con sanzione amministrativa da 400 a 1000 €.
L’app deputata al controllo del Green Pass è “Verifica C19”, disponibile su tutti gli store digitali. Inquadrando il QR code, l’addetto al controllo potrà verificare l’autenticità del certificato. In seguito, se necessario, confronterà le informazioni contenute nella schermata di verifica con un documento d’identità. In caso di irregolarità o mancata esibizione del documento, l’addetto vieterà l’accesso e registrerà l’accaduto con l’apposito modulo di diniego. È importante ricordare che è vietato raccogliere tali dati, così come fare copie di Green Pass e documenti di identità (sia cartacee che digitali).
I lavoratori non in possesso della certificazione saranno considerati assenti ingiustificati fino a presentazione del documento richiesto. Durante i giorni di assenza ingiustificata non saranno corrisposte retribuzione, né altre tipologie di compenso. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Se non hai ancora messo a punto la procedura per il controllo dei Green Pass nella tua Azienda contattaci all’indirizzo info@csl-sicurezza.com o al numero 0854470679.