Il ritardo nell’adozione del nuovo Accordo sulla formazione sta creando confusione e ambiguità sulla modifica o meno della periodicità della scadenza dei corsi di formazione per i preposti. Sull’argomento si sviluppate due linee interpretative discordanti. Un primo filone ritiene che la periodicità dell’aggiornamento, alla luce della modifica introdotta con la Legge n. 215/2021, sia ormai da considerarsi biennale; al contrario, il secondo filone mantiene valida l’attuale periodicità, in attesa del nuovo Accordo.

L’aggiornamento dei preposti diventa biennale? I due filoni

La Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale (…)”. Pertanto, seguendo questa linea interpretativa, si ritiene che la Legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento biennale della formazione dei preposti, questo anche a prescindere dalla mancata emanazione del nuovo Accordo sulla formazione.

Ne consegue che, a poco meno di due anni dall’entrata in vigore di tale Legge (21.12.2021), si avvicina quella che si ritiene essere la scadenza dei corsi erogati prima della sua entrata in vigore. Secondo tale interpretazione, chi ha il quinquennio che scade entro il 21.12.2023 rispetta la scadenza già prevista. Viceversa, chi ha il quinquennio in scadenza oltre il 21.12.2023, dovrebbe comunque completare l’aggiornamento entro tale data, in forza del nuovo dettato dell’art. 37 comma 7-ter del D. Lgs. 81/2008.

L’interpretazione conservativa della Legge n. 215/2021

Il ritardo nell’adozione dell’Accordo sulla formazione ha suscitato però anche un’altra lettura. La contrapposta linea interpretativa, seguita tra gli altri ad esempio da Confindustria Cuneo, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare 1/2022, è quella, secondo cui, fino alla adozione del nuovo Accordo sulla formazione, continuano ad osservarsi le regole previgenti, compreso l’aggiornamento quinquennale. Tale lettura si basa sul fatto che tutti gli aspetti della formazione per i preposti (durata, modalità, tempistica, aggiornamento) sono definiti nell’attuale Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Per le ragioni appena riportate, l’eventuale revisione di questi aspetti è demandata al nuovo accordo anzidetto. In mancanza di una nuova disciplina, restano vigenti le attuali regole, come puntualizzato anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare 1/2022: “I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza”.

Volendo seguire la linea più garantista, al di là delle indicazioni fornite dall’INL nella sua circolare, indicazioni ricordiamo che vincolano gli organi di controllo e che hanno valenza solo in sede amministrativa, è comunque consigliabile ritenere già in vigore l’obbligo di aggiornamento biennale, seppur in mancanza di ulteriori aspetti di dettaglio sui corsi stessi. In vista di quanto detto sopra abbiamo fissato un corso di aggiornamento preposti per il prossimo 21/12.

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